Art. 1.

      1. I partiti politici rappresentati nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo o in almeno un consiglio regionale o provinciale o, comunque, nei consigli dei comuni la cui popolazione è complessivamente superiore a 200.000 abitanti sono tenuti ad approvare uno statuto disciplinante un ordinamento interno a base democratica in conformità alle disposizioni della presente legge. Lo statuto è redatto con atto pubblico.
      2. I partiti politici esistenti devono adeguare i propri statuti in conformità a quanto stabilito dal comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Qualora negli statuti dei partiti politici la competenza a procedere alle modifiche sia riservata al congresso nazionale del partito, l'adeguamento previsto dal comma 2 deve essere attuato nel primo congresso successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre un anno dalla medesima data di entrata in vigore.
      4. Gli statuti dei partiti politici, una volta adeguati ai sensi dei commi 2 e 3, devono essere depositati presso il Segretariato dell'Autorità indipendente di controllo di cui all'articolo 3, comma 5.
      5. Entro sessanta giorni dal deposito effettuato ai sensi del comma 4, l'Autorità indipendente di controllo di cui all'articolo 3 verifica la corrispondenza fra le norme dello statuto e le disposizioni della presente legge. In caso di accertata non corrispondenza invita il partito politico ad adeguare lo statuto entro sessanta giorni. Ove il partito politico non ottemperi procedendo anche in deroga all'ordinario procedimento di modifica statutaria, l'Autorità dispone la sospensione del finanziamento e di tutti gli ausili finanziari pubblici.

 

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